I miei diritti

La violenza domestica è un reato. La legge riconosce a tutte le vittime dei diritti specifici. Quali sono i servizi di assistenza a disposizione delle donne vittime di violenza e dei loro figli? Quali basi giuridiche si applicano alla violenza domestica e quali diritti hanno le vittime di violenza?

 

Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (consultori LAV) e le case protette sono servizi specializzati che offrono assistenza alle vittime di violenza, soprattutto donne e bambini, nel far valere i loro diritti, all’occorrenza mettendole in contatto con un avvocato o un’avvocata o altri servizi di consulenza. 

Se lei personalmente oppure una persona della sua cerchia di conoscenze è vittima di violenza domestica, può richiedere una consulenza gratuita e confidenziale

Contatti uno dei servizi, anche se non ha la certezza che sia quello giusto. Qui trova la lista dei consultori LAV e qui la lista delle case protette.

La violenza domestica è un reato

Molti atti di violenza compiuti in ambito domestico sono vietati dal Codice penale svizzero (CP) e sanzionati penalmente

Si distingue tra i reati perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela di parte

I reati perseguibili d’ufficio diventano oggetto di un’azione penale non appena un’autorità d’istruzione penale (ad esempio la polizia o la procura) ne viene a conoscenza. Possono essere denunciati da chiunque presso la polizia o la procura fino alla scadenza della prescrizione. Invece, per i reati perseguibili a querela di parte, è la persona interessata che deve sporgere querela personalmente entro tre mesi dalla data in cui viene a conoscenza dell’autore o dell’autrice del reato. 

Rientrano tra i reati perseguibili d’ufficio ad esempio: 

Alcuni atti di violenza vengono perseguiti d’ufficio solo se commessi all’interno di una coppia coniugata, di un’unione domestica registrata o tra conviventi che condividono una comunione domestica a tempo indeterminato.

  • Lesioni semplici (art. 123 CP)
  • Vie di fatto ripetute, ad esempio quando la persona viene più volte schiaffeggiata, tirata per i capelli, trascinata per un braccio o trattenuta con la forza (art. 126 CP)
  • Minaccia (art. 180 CP)

Questi atti sono perseguibili fino a un anno dallo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica oppure dalla separazione della coppia.

I primi due atti di violenza indicati sopra sono reati perseguibili d’ufficio se commessi contro un bambino sotto la custodia dell’autore o dell’autrice delle violenze. In tutti gli altri casi, questi reati sono perseguibili solo dietro querela di parte

Appartengono ai reati perseguibili a querela di parte anche:

  • le vie di fatto non reiterate, ad esempio uno schiaffo o una tirata di capelli isolati (art. 126 CP)
  • le ingiurie (art. 177 CP)
  • l’abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) e la violazione di domicilio (art. 186 CP) ad esempio in caso di stalking

Leggi a difesa delle vittime di violenza domestica

A difesa delle vittime di violenza domestica esistono numerose leggi, ciascuna delle quali persegue uno scopo diverso. Qui di seguito un elenco parziale delle norme applicabili. 

A livello internazionale la Svizzera, con l’entrata in vigore il 1° aprile 2018 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), si è impegnata ad adottare ampie misure contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in materia di prevenzione, di protezione delle vittime e di perseguimento dei reati. La Convenzione di Istanbul, vincolante sul piano del diritto internazionale, considera la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani e una discriminazione, espressione della storica disuguaglianza nei rapporti di potere tra donne e uomini.

A livello nazionale, esiste dal 1993 la Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) e anche il Codice civile svizzero (CC) contiene importanti disposizioni finalizzate all’assistenza e alla protezione a lungo termine delle vittime. 

La LAV viene in aiuto delle persone colpite direttamente nella loro integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato commesso in Svizzera. Hanno diritto all’assistenza anche le persone vicine alla vittima, in particolare i figli. La LAV costituisce la base legale per le prestazioni seguenti: 

  • consulenza gratuita nei consultori del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (consultori LAV)
  • prestazioni finanziarie, quali ad esempio l’assunzione dei costi per il soggiorno in una casa protetta, per le prime cure mediche, per una psicoterapia o per i primi accertamenti da parte di un avvocato o un’avvocata
  • informazioni e assistenza nell’ambito di un procedimento penale contro l’autore o l’autrice dei reati

Le vittime di violenza domestica hanno quindi fondamentalmente diritto alla protezione e a un’adeguata assistenza professionale di natura medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica, di cui sono competenti i consultori LAV cantonali. All’occorrenza, questi possono anche organizzare un rifugio sicuro. Le case protette e altri rifugi possono offrire questo tipo di protezione, garantendo alle vittime un riparo dalla violenza, oltre a una consulenza e un’assistenza sul posto.

Per poter usufruire del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati o di una casa protetta, è fondamentale la presenza di un reato rilevante ai fini della LAV, ma non è necessaria una denuncia penale.

Il CC prevede varie norme di legge rilevanti per il tema della violenza domestica. Tra queste vi sono le misure di protezione per le vittime di violenza, minacce o persecuzioni, che possono comprendere il divieto di avvicinamento, il divieto di contatto e/o l’allontanamento dal domicilio coniugale. La vittima deve presentare una richiesta presso il tribunale civile competente, personalmente o tramite un avvocato o un’avvocata. Le misure possono essere adottate indipendentemente dal fatto che la coppia sia sposata o convivente in unione domestica registrata. 

Su richiesta di una o di entrambe le parti, il CC regolamenta inoltre, nell’ambito della procedura a tutela dell’unione coniugale, le varie questioni relative alla separazione di coppie sposate o legate da un’unione domestica registrata, come ad esempio l’assegnazione del domicilio coniugale e della mobilia domestica, la contribuzione al mantenimento, gli accordi riguardanti i figli minorenni ecc. Alle unioni domestiche registrate si applicano le stesse regole, stabilite dalla Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LUD). 

Nel CC si trovano anche misure di protezione dei minori, applicabili in caso di violenza domestica contro i bambini. 

Il Codice penale svizzero (CP) ha lo scopo di perseguire i reati e sanzionare la persona che commette atti di violenza. Pur non contemplando la violenza domestica come una fattispecie di reato a se stante, il CP prevede però una serie di reati riconducibili a questo ambito. Qui può trovare informazioni sui reati riconducibili all’ambito della violenza domestica.

Il Codice di procedura penale svizzero (CPP) prevede numerose disposizioni relative alla protezione delle vittime di violenza domestica in caso di procedura penale, nonché norme speciali per le vittime minori di 18 anni. 

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) contiene disposizioni che tutelano le vittime di violenza domestica di nazionalità estera in caso di separazione. L’aver subito violenza domestica può costituire un importante motivo personale per la concessione o la proroga di un permesso di soggiorno a proprio nome, vale a dire indipendente dal partner o dalla partner. 

Inoltre, a livello cantonale, esistono diverse leggi che prevedono misure di protezione specifiche: ad esempio l’allontanamento dal domicilio coniugale per opera della polizia della persona responsabile della violenza domestica.

Qui può trovare maggiori informazioni sulle norme di legge in materia di violenza domestica.

Domande frequenti

Posso lasciare il domicilio senza il permesso del o della partner?

Sì, in caso di violenza domestica lei ha il diritto di lasciare la comunione domestica per tutto il tempo necessario e di mettersi in salvo con i suoi figli. Questo concetto è chiaramente espresso all’art. 175 CC.

Posso portare i miei figli con me nella casa protetta?

Sì, in base al codice civile, in caso di violenza domestica lei ha il diritto e il dovere di mettere in salvo i suoi figli e di separarli temporaneamente dall’altro genitore. 

In quanto vittima di violenza domestica devo sporgere denuncia o presentare una querela di parte?

La segnalazione di un reato alla polizia o alla procura può contribuire a proteggerla. Consente infatti di avviare un procedimento penale ed eventualmente di disporre misure di protezione. Le collaboratrici di una casa protetta o del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (consultori LAV) possono fornirle precise informazioni sul procedimento penale, aiutarla a decidere se questo sia opportuno nel suo caso ed eventualmente supportarla nel procedimento.  

Lo scopo del procedimento penale è innanzitutto accertare se sia stato compiuto un reato e, a seconda del risultato, punire o assolvere la persona accusata. In alcune circostanze, per aumentare la sicurezza e la protezione della persona interessata, può risultare più opportuno avviare un procedimento civile. 

Per poter usufruire di una casa protetta o del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati è necessaria la presenza di un reato, ma non occorre una denuncia penale.